Il consiglio e' composto dall'amministratore che lo presiede e da quattro consiglieri nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, scelti tra esperti particolarmente qualificati nelle discipline tecniche, giuridiche ed economiche. I consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere rinnovati una sola volta. In caso di cessazione dall'incarico di uno o piu' consiglieri prima della scadenza del quinquennio, si procede alla loro sostituzione con le modalita' e secondo i criteri fissati per la nomina. I nuovi consiglieri restano in carica per la residua parte del quinquennio.

Testo vigente dal 27 ottobre 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-09-21;389~art4 · fonte del testo