Art. 4 — Il consiglio
Il consiglio e' composto dall'amministratore che lo presiede e da quattro consiglieri nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, scelti tra esperti particolarmente qualificati nelle discipline tecniche, giuridiche ed economiche. I consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere rinnovati una sola volta. In caso di cessazione dall'incarico di uno o piu' consiglieri prima della scadenza del quinquennio, si procede alla loro sostituzione con le modalita' e secondo i criteri fissati per la nomina. I nuovi consiglieri restano in carica per la residua parte del quinquennio.
Testo vigente dal 27 ottobre 2001
