Art. 6 — Modificazioni ed abrogazioni
Il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro per i beni culturali ed ambientali hanno facolta' di fissare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, termini procedimentali inferiori a quelli massimi previsti dal presente regolamento. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, e' abrogata, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la legge 30 ottobre 1940, n. 1636, recante: "Disciplina delle scuole e delle istituzioni culturali straniere in Italia".
Testo vigente dal 18 giugno 1994
