Art. 2 — Presentazione della domanda
I cittadini e gli enti stranieri ai fini di cui al precedente articolo 1, devono presentare domanda al Ministero della pubblica istruzione, ovvero al Ministero per i beni culturali ed ambientali, corredata dall'indicazione del grado e del tipo di scuola o di istituzione culturale che si intende istituire e dall'indicazione della sede ove si intende istituirla.
Testo vigente dal 18 giugno 1994
