Art. 3 — Abrogazione di norme
Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i commi 2, 3, 4 e 12 dell'articolo 1 della legge 11 aprile 1986, n. 113. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha facolta' di fissare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 aprile 1990, n. 241, termini procedimentali inferiori rispetto a quello massimo previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del presente regolamento.
Testo vigente dal 8 giugno 1994
