Art. 3 (Accordo quadro)

[1]Invii programmati

[2]Gli invii programmati sono accettati in base ad un accordo contrattuale tra l'Amministrazione di deposito/impostazione ed il mittente. Questo Accordo stabilisce l'orario di deposito e di trasporto degli oggetti EMS nonche' la loro periodicita'.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~accordo-quadro-art3 · fonte del testo