Art. 3 (Accordo quadro)
[1]Invii programmati
[2]Gli invii programmati sono accettati in base ad un accordo contrattuale tra l'Amministrazione di deposito/impostazione ed il mittente. Questo Accordo stabilisce l'orario di deposito e di trasporto degli oggetti EMS nonche' la loro periodicita'.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
