Puo' essere prevista l'effettuazione di pagamenti di acconto o a scadenze periodiche per somme dovute e giustificate in ragione delle prestazioni erogate e per un importo fino ai diciannove ventesimi del prezzo globale concordato. Il saldo e' corrisposto dopo l'avvenuto collaudo. Su richiesta del contraente, puo' essere corrisposto il saldo contrattuale prima del collaudo, subordinatamente alla prestazione di idonea fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.

Testo vigente dal 8 settembre 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;371~art9 · fonte del testo