Art. 9 — Pagamento acconti
Puo' essere prevista l'effettuazione di pagamenti di acconto o a scadenze periodiche per somme dovute e giustificate in ragione delle prestazioni erogate e per un importo fino ai diciannove ventesimi del prezzo globale concordato. Il saldo e' corrisposto dopo l'avvenuto collaudo. Su richiesta del contraente, puo' essere corrisposto il saldo contrattuale prima del collaudo, subordinatamente alla prestazione di idonea fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.
Testo vigente dal 8 settembre 1992
