Art. vii

Articolo VII. Denuncia 1. Il presente Protocollo puo' essere denunciato da qualsiasi Parte in ogni tempo dopo lo scadere di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data alla quale il presente Protocollo entra in vigore per questa Parte. 2. La denuncia si effettua mediante il deposito di uno strumento di denuncia presso il Segretario generale dell'Organizzazione. 3. La denuncia ha effetto un anno dopo la data alla quale il Segretario Generale dell'Organizzazione ne ha ricevuto notifica, oppure allo scadere di un eventuale periodo piu' lungo specificato nello strumento di denuncia. 4. Ogni denuncia della Convenzione da una Parte costituisce una denuncia del presente Protocollo da detta Parte. Tale denuncia ha effetto alla data alla quale la denuncia della Convenzione ha effetto in conformita' con il paragrafo 3) dell'articolo 30 della Convenzione.

Testo vigente dal 10 dicembre 1990

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;371~artvii · fonte del testo