Art. ix
Articolo IX. Lingue Il presente Protocollo e' redatto in un solo esemplare originale in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede. FATTO a Londra l'undici novembre millenovecentottantotto. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno apposto la loro firma al presente Protocollo.
Testo vigente dal 10 dicembre 1990
