Art. v
Articolo V. Entrata in vigore 1. Il presente Protocollo entra in vigore dodici mesi dopo la data alla quale sono soddisfatte le seguenti due condizioni:
- a)almeno quindici Stati le cui flotte mercantili rappresentano in totale almeno il 50% del tonnellaggio lordo della flotta mondiale delle navi da commercio hanno manifestato il loro consenso ad essere vincolati da questo Protocollo in conformita' con le disposizioni dell'articolo IV;
- b)le condizioni di entrata in vigore del Protocollo del 1988 relativo alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare sono soddisfatte, sotto riserva che il presente Protocollo non entri in vigore prima del 1° febbraio 1992. 2. Nei confronti degli Stati che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione relativo al presente Protocollo dopo che le condizioni per la sua entrata in vigore sono state soddisfatte, ma prima della data della sua entrata in vigore, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione hanno effetto alla data di entrata in vigore del presente Protocollo o tre mesi dopo la data del deposito dello strumento, se questa data e' posteriore. 3. Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositato dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo ha effetto tre mesi dopo la data del deposito. 4. Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositato dopo la data alla quale un emendamento al presente Protocollo, oppure, tra le Parti al presente Protocollo, un emendamento alla Convenzione e' considerato come accettato in conformita' con l'articolo VI, si applicano al Protocollo o alla Convenzione nella loro forma modificata.
Testo vigente dal 10 dicembre 1990
