presente convenzione e' redatta in un unico esemplare originale nelle lingue araba, cinese, francese, inglese russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno apposto la loro firma alla presente Convenzione. FATTO A ROMA il 10 marzo 1988

Testo vigente dal 9 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-28;422~convenzione-art22 · fonte del testo