Art. 4 — Rapporti con le regioni
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 14 maggio 2007, n. 103.
Abrogato dal 7 agosto 2007
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 14 maggio 2007, n. 103.
Abrogato dal 7 agosto 2007
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1998 al 7 agosto 2007. 75 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Al fine di garantire all'Osservatorio nazionale un costante, regolare ed omogeneo afflusso di informazioni sulle condizioni dell'infanzia e l'adolescenza, il Ministro per la solidarieta' sociale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina le modalita' di coordinamento tra le regioni ed il Centro nazionale di documentazione e analisi di cui all'articolo 3, ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1997, n. 451.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 103
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-10-05;369~art4 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.