Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 agosto 2007

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1998 al 7 agosto 2007. 280 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale d'azione per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990, articolato in interventi a favore dei soggetti in eta' evolutiva quale strumento di applicazione e di implementazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176. Ai fini della elaborazione del piano nazionale d'azione le amministrazioni centrali dello Stato, le regioni e gli enti locali si coordinano, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 451 del 1997, con l'Osservatorio affinche' venga adottata ogni misura volta a qualificare l'impegno finanziario per perseguire le priorita' e le azioni previste dal medesimo piano nazionale. Al fine di rafforzare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 451 del 1997, la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo, il Ministero degli affari esteri predispone, per quanto di sua competenza, un dettagliato programma di interventi, che diviene parte integrante del piano nazionale d'azione, indicando anche le risorse finanziarie destinate allo scopo. Il Ministro per la solidarieta' sociale, sentita la commissione parlamentare per l'infanzia ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della citata legge n. 451 del 1997, propone l'adozione del piano nazionale d'azione al Consiglio dei Ministri. In attuazione dell'articolo 2, commi 5 e 6, e dell'articolo 3, comma 2, lettera d), della legge n. 451 del 1997, l'Osservatorio predispone, avvalendosi del Centro nazionale di documentazione e analisi, la relazione biennale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, nonche' lo schema del rapporto previsto dall'articolo 44 della citata Convenzione di New York.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 103

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-10-05;369~art2 · fonte del testo