Art. 5 — Capitale della Società concessionaria
Il Capitale della societa' concessionaria, che alla data di entrata in vigore della presente convenzione e' di lire 120 miliardi, deve essere adeguato all'entita' e al valore degli impianti da gestire, nonche' agli sviluppi dei medesimi. Le azioni della RAI possono essere trasferite solo allo Stato o ad altri enti pubblici, previa autorizzazione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. La predetta limitazione alla negoziabilita' delle azioni deve essere annotata sui relativi titoli.
Testo vigente dal 27 agosto 1988
