L'installazione e l'esercizio degli impianti e dei mezzi anche di collegamento, nonche' una gestione dei servizi previsti dalla presente convenzione finalizzata al piu' ampio sviluppo del rapporto con l'utenza, rientrano nella concessione alla Societa', la quale non puo' assumere altri esercizi industriali o commerciali non aventi connessione con l'esercizio dei servizi concessi, o entrare in partecipazione diretta o indiretta in imprese aventi per scopo tali esercizi, senza l'autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con quello delle partecipazioni statali. Alla Societa' e' consentito di svolgere, direttamente o attraverso societa' collegate, attivita' commerciali, editoriali, (nei limiti di cui all'articolo 1 comma 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416), audiovisive, discografiche, di produzione di sofware audiovisivo, di sfruttamento cinematografico, teatrale e concertistico, di vendita dei programmi, di utilizzazione dei diritti da loro derivanti, le attivita' ausiliarie connesse al televideo e in genere alla radiodiffusione, nonche' le altre attivita' comunque connesse all'oggetto sociale, purche' esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale. Le attivita' di cui al precedente comma non possono comunque assumere consistenza prevalente rispetto a quelle oggetto della concessione. La societa' concessionaria informera' la sua attivita' nell'ambito delle societa' collegate al rigoroso rispetto dei principi di economicita' di gestione al fine di valorizzarne il concorso, anche finanziario, allo svolgimento dei pubblici servizi concessi. Non e' ammessa la partecipazione della RAI a societa' di persone.

Testo vigente dal 27 agosto 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-01;367~art3 · fonte del testo