La Societa' concessionaria RAI e' tenuta a sottoporre al parere degli Organi collegiali dell'Amministrazione, in conformita' alla normativa vigente, i piani pluriennali di massima delle opere e degli investimenti programmati nel campo degli impianti di diffusione e collegamento. Entro il mese di ottobre di ciascuno anno la Societa' ha l'obbligo di presentare all'Amministrazione, opportunamente documentato, il piano pluriennale di massima delle opere e degli investimenti suddetti, per adeguare, completare e potenziare gli impianti esistenti, in modo da migliorare la ricezione dei programmi radiofonici e televisivi nel territorio nazionale e sviluppare i servizi in conformita' a quanto previsto dall'art. 9 della presente convenzione. Le indicazioni del piano saranno elaborate in forma piu' particolareggiata per il primo anno di validita' del medesimo e sotto forma di previsione piu' generica per gli anni rimanenti, tenendo conto delle esigenze connesse allo sviluppo del servizio nell'intero periodo considerato nel piano. Ogni anno si provvedera' all'aggiornamento del piano, modificando ed integrando, ove occorre, le previsioni del precedente. Il piano stesso dovra' contenere l'indicazione dei seguenti elementi, riferiti all'intero territorio nazionale: - previsioni della Societa' sull'andamento della utenza dei servizi oggetto della presente convenzione; - programma di sviluppo degli impianti, elaborato anche in rapporto al Piano generale di sviluppo dei servizi di telecomunicazioni predisposto dall'Amministrazione, e riferito, per ciascun anno, sia agli impianti che si prevede di realizzare nell'anno sia quelli progettati, le cui realizzazioni avverranno negli anni successivi; - investimenti occorrenti, secondo previsioni di larga massima, per l'attuazione del programma, e indicazioni delle condizioni necessarie per assicurare la continuita' dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, nonche' degli strumenti necessari per il finanziamento degli investimenti. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dei piani pluriennali, l'Amministrazione dovra' comunicare alla Societa' le proprie osservazioni e le richieste di eventuali integrazioni e modifiche in ordine alla rispondenza del piano alle finalita' indicate dal presente articolo. Il termine suddetto potra' essere al massimo prorogato di giorni trenta nel caso che l'Amministrazione abbia richiesto, entro trenta giorni dalla data di presentazione dei piani, altri elementi che la Societa' e' tenuta a fornire entro trenta giorni dalla richiesta. La Societa' concessionaria, in attuazione del piano pluriennale di massima di cui al presente articolo, provvedera' a presentare all'Amministrazione, con un congruo anticipo sulla data di realizzazione delle opere programmate, i Piani esecutivi delle reti e dei singoli impianti previsti nel piano di massima. Essi, tra l'altro, indicano le caratteristiche radioelettriche essenziali e la destinazione delle opere, l'ubicazione, le frequenze di funzionamento richieste e i costi preventivati. Nel caso di attivita' di ricerca e sperimentazione essi conterranno i dettagli e le finalita' dei singoli studi. L'Amministrazione, entro centoventi giorni dal ricevimento dei piani esecutivi, comunichera' le proprie determinazioni in ordine all'approvazione dei piani stessi; detto termine potra' essere prorogato di giorni sessanta qualora l'Amministrazione richieda integrazioni o modifiche che rendano necessario un supplemento di istruttoria. La Societa' provvedera' a comunicare annualmente all'Amministrazione, secondo modalita' da concordare, gli elementi essenziali di consuntivo dei piani esecutivi con l'indicazione dell'attivazione dei singoli impianti e di quelli in corso di realizzazione. La RAI, inoltre, e' tenuta a fornire tutta la documentazione tecnica richiesta dall'Amministrazione. In appendice ai piani di massima, di cui al primo comma del presente articolo, la Societa' concessionaria e' tenuta a presentare all'Amministrazione una relazione contenente le indicazioni di tutti gli altri investimenti che la Societa' stessa intende realizzare. Il dettaglio di tali investimenti verra' comunicato all'Amministrazione all'inizio di ogni esercizio.

Testo vigente dal 27 agosto 1988

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-01;367~art10 · fonte del testo