(Controllo della ricezione radiofonica e televisiva) La RAI presenta all'amministrazione e alla Commissione parlamentare una relazione annuale sui dati relativi: - alle caratteristiche dei sistemi per la ricezione radiofonica e televisiva; - alle condizioni di ricezione dei propri programmi radiofonici e televisivi in qualunque punto del territorio nazionale; - alla occupazione, nelle varie localita' delle frequenze; - agli elementi che localmente degradano la qualita' della ricezione; - alla consistenza e alla localizzazione delle utenze. La RAI provvedera', con ogni opportuno mezzo di ricognizione e di indagine, a tenere costantemente aggiornata, anche ai fini dello svolgimento del proprio servizio, i dati di cui al precedente comma. Su richiesta dell'Amministrazione, la RAI e' impegnata a collaborare ad ogni altra eventuale verifica o accertamento in ordine all'impiego delle frequenze. La RAI dovra' dare tempestiva notizia ai competenti direttori dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di ogni elemento suscettibile di provocare turbativa ai propri servizi e dovra' fornire la collaborazione tecnica per la sua eliminazione.
Testo vigente dal 27 agosto 1988
