(Controllo della ricezione radiofonica e televisiva) La RAI presenta all'amministrazione e alla Commissione parlamentare una relazione annuale sui dati relativi: - alle caratteristiche dei sistemi per la ricezione radiofonica e televisiva; - alle condizioni di ricezione dei propri programmi radiofonici e televisivi in qualunque punto del territorio nazionale; - alla occupazione, nelle varie localita' delle frequenze; - agli elementi che localmente degradano la qualita' della ricezione; - alla consistenza e alla localizzazione delle utenze. La RAI provvedera', con ogni opportuno mezzo di ricognizione e di indagine, a tenere costantemente aggiornata, anche ai fini dello svolgimento del proprio servizio, i dati di cui al precedente comma. Su richiesta dell'Amministrazione, la RAI e' impegnata a collaborare ad ogni altra eventuale verifica o accertamento in ordine all'impiego delle frequenze. La RAI dovra' dare tempestiva notizia ai competenti direttori dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di ogni elemento suscettibile di provocare turbativa ai propri servizi e dovra' fornire la collaborazione tecnica per la sua eliminazione.

Testo vigente dal 27 agosto 1988

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-01;367~art18 · fonte del testo