Art. 6
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 20 febbraio 2004, n. 55.
Abrogato dal 14 marzo 2004
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 20 febbraio 2004, n. 55.
Abrogato dal 14 marzo 2004
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1996 al 14 marzo 2004. 774 parole tolte, 10 parole aggiunte in 20 capoversi.
tolto: Nella zona di sorveglianza si applicano le seguenti misure:
tolto: a) censimento di tutte le aziende che detengono suini;
tolto: b) divieto di circolazione e di trasporto di suini sulle strade pubbliche o private, ad eccezione delle strade di accesso alle aziende, salvo autorizzazione dell'autorita' competente; tale divieto non si applica per il transito di suini su autostrada o per ferrovia a condizione che non siano previste operazioni di scarico o soste;
tolto: c) divieto di uscita dalla zona di sorveglianza, se non sono stati puliti e disinfettati conformemente alle prescrizioni stabilite dall'autorita' competente, di mezzi, di altri veicoli e di attrezzature impiegati per il trasporto di suini, di altro bestiame o di materiale suscettibile di essere contaminato, utilizzati nella zona di sorveglianza;
tolto: d) divieto d'introduzione o d'uscita di animali di altra specie senza autorizzazione del veterinario ufficiale durante i sette giorni successivi all'istituzione della zona di sorveglianza;
tolto: e) denuncia di tutti i suini morti o malati che si trovano in azienda al veterinario ufficiale che dispone gli accertamenti necessari per verificare l'eventuale presenza della malattia;
tolto: f) divieto di uscita di suini dall'azienda in cui si trovano prima che siano trascorsi sette giorni dal completamento delle prescritte operazioni di pulizia e disinfezione dell'azienda infetta assicurandosi che mezzi e attrezzature; utilizzati siano puliti, lavati e disinfettati prima e dopo ogni trasporto; trascorso tale termine puo' essere autorizzata l'uscita di suini per essere inviati direttamente:
tolto: 1) in un macello ubicato preferibilmente nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza e individuato dalle autorita' competenti, a condizione che:
tolto: a) tutti i suini presenti nell'azienda siano stati esaminati dal veterinario ufficiale;
tolto: b) i suini che devono essere trasportati siano stati sottoposti ad un esame clinico compreso il rilievo termometrico su un numero statisticamente rappresentativo;
tolto: c) tutti i suini siano contrassegnati con le modalita' prescritte per la loro identificazione;
tolto: d) il trasporto sia effettuato con mezzi sigillati sotto la responsabilita' del veterinario ufficiale che informa immediatamente il veterinario ufficiale del macello di destinazione. All'arrivo i suini vengono isolati e macellati separatamente dagli altri suini; durante le visite ante e post mortem il veterinario ufficiale controlla che gli animali non presentino sintomi clinici o lesioni sospette riferibili alla malattia;
tolto: 2) in circostanze eccezionali, in altri locali situati nella zona di sorveglianza, purche':
tolto: a) tutti i suini presenti nell'azienda siano stati sottoposti a visita veterinaria;
tolto: b) i suini che devono essere trasportati siano stati sottoposti ad un esame clinico compreso il rilievo termometrico su un numero statisticamente rappresentativo;
tolto: c) tutti i suini risultino contrassegnati con le modalita' prescritte per la loro identificazione;
tolto: g) le carni fresche dei suini macellati ai sensi della lettera f), punto 1), destinate al consumo umano devono riportare la bollatura speciale prevista dalle norme di polizia sanitaria in materia di scambi di carni fresche ed essere sottoposte ad uno dei trattamenti previsti dalle norme di polizia sanitaria in materia di scambi di prodotti a base di carne. Il trattamento deve essere effettuato in uno stabilimento designato dall'autorita' competente, dove le carni devono essere trasportate con autoveicolo riconosciuto idoneo e sigillato dal veterinario ufficiale; tuttavia, il Ministero della sanita', puo' rivolgere motivata richiesta alla Commissione europea per l'adozione di misure particolari riguardanti la bollatura delle carni, la successiva utilizzazione e la destinazione dei prodotti ottenuti dal trattamento; L'applicazione delle misure di cui al comma 1 nella zona di sorveglianza e' mantenuta almeno fino al momento in cui:
tolto: a) sono state completate le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione;
tolto: b) i suini presenti in tutte le aziende sono stati sottoposti ad esame clinico che permetta di escludere la presenza di sintomi della peste suina classica;
tolto: c) i suini presenti in tutte le aziende sono stati sottoposti ad un esame sierologico, con le modalita' stabilite in sede comunitaria, con esito negativo per anticorpi del virus della peste suina classica. Gli esami di cui al comma 2, lettere b) e c), non possono essere eseguiti prima che siano trascorsi quindici giorni dal completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione di cui al comma 2, lettera a). In deroga al comma 1, lettera f), e all'art. 5, comma 4, lettera f), l'autorita' competente puo' autorizzare l'uscita dall'azienda di suini destinati ad un impianto di trasformazione per essere distrutti o ad altro luogo per essere abbattuti e quindi inceneriti o infossati; tali suini devono essere stati sottoposti, per sondaggio, ad esami per accertare l'eventuale presenza del virus della peste suina classica, tenendo conto dei criteri di cui all'allegato IV per il prelievo dei campioni di sangue; sono adottate tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione del virus durante il trasporto e in particolare quelle relative alla pulizia e disinfezione del mezzo dopo lo scarico.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 20 FEBBRAIO 2004, N. 55
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-05-17;363~art6 · fonte del testo
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