Art. 1
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 20 febbraio 2004, n. 55.
Abrogato dal 14 marzo 2004
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 20 febbraio 2004, n. 55.
Abrogato dal 14 marzo 2004
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1996 al 14 marzo 2004. 1123 parole tolte, 10 parole aggiunte in 19 capoversi.
tolto: Ai fini delle misure di lotta contro la peste suina classica si intende per:
tolto: a) suino: ogni animale della famiglia dei suidi;
tolto: b) suino riproduttore: suino destinato o utilizzato per la riproduzione, allo scopo di moltiplicare la specie;
tolto: c) suino da ingrasso: suino ingrassato e destinato ad essere macellato al termine del periodo d'ingrasso per la produzione della carne;
tolto: d) suino da macello: suino destinato direttamente alla macellazione in un macello;
tolto: e) suino selvatico: qualsiasi animale della famiglia dei suidi che non e' allevato o tenuto in un'azienda;
tolto: f) azienda: il complesso agricolo o la stalla del commerciante o, in generale, ogni locale, recinto o impianto in cui sono allevati o abitualmente tenuti suini;
tolto: g) suino sospetto d'infezione di peste suina classica: ogni suino che presenti sintomi clinici o lesioni post-mortem ovvero reazioni agli esami di laboratorio effettuati conformemente alle disposizioni di cui all'allegato I;
tolto: h) suino infetto da peste suina classica: ogni suino sul quale siano stati ufficialmente constatati sintomi clinici o lesioni post-mortem di peste suina classica oppure sul quale l'esistenza della malattia sia stata ufficialmente constatata attraverso un esame di laboratorio eseguito conformemente alle disposizioni di cui all'allegato I;
tolto: i) proprietario o allevatore: qualsiasi persona, fisica o giuridica, che abbia la proprieta', il possesso e la detenzione di suini o sia incaricata di allevarli;
tolto: j) autorita' competente: il Ministero della sanita' o l'autorita' cui siano delegate le funzioni in materia di profilassi e polizia veterinaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;
tolto: k) veterinario ufficiale: il veterinario designato dall'autorita' competente;
tolto: l) estrazione di grassi: il trattamento di materiale ad alto rischio ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508;
tolto: m) rifiuti alimentari: rifiuti di cucina, della ristorazione e dell'industria che utilizza la carne. Tutti i provvedimenti adottati in materia di lotta contro la peste suina classica sono trasmessi in copia, con la massima urgenza, al Ministero della sanita'. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicermbre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione cosi' recita: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica". - La legge 23 agosto 1988, n. 400, riguarda la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 17, comma 1, della suddetta legge cosi' recita: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto dei Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere dei Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
tolto: a) l'esecuzione delle leggi e del decreti legislativi;
tolto: b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
tolto: c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
tolto: d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
tolto: e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente dei Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di e 'regolamento', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - La legge 9 marzo 1989, n. 86, concerne le norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. - La legge 22 febbraio 1994, n. 146, concerne le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 1993. L'art. 4 della suddetta legge cosi' recita: "Art. 4 (Attuazione di direttiva comunitaria in via regolamentare). - 1. Il Governo e' autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C, applicando anche il disposto dell'art. 5, comma 1 della medesima legge n. 86 del 1989. 2. Gli schemi di regolamento per l'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato D sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86, come sostituito dall'art. 3 della presente legge". - La direttiva 92/119/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 62 del 15 marzo 1993. - Il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, riguarda l'approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. - Il D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320, riguarda il regolamento di polizia veterinaria. - La legge 23 dicembre 1978, n. 833, riguarda l'istituzione del servizio sanitario nazionale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 20 FEBBRAIO 2004, N. 55
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-05-17;363~art1 · fonte del testo
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