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Che cosa è cambiato dal 14 marzo 2004

Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1996 al 14 marzo 2004. 791 parole tolte, 10 parole aggiunte in 25 capoversi.

tolto: L'autorita' competente, appena ricevuta la denuncia di sospetto di infezione di peste suina classica nei suini selvatici, adotta le misure necessarie per la conferma della malattia, fornendo informazioni ai proprietari o detentori di suini nonche' ai cacciatori ed eseguendo l'inchiesta epidemiologica, anche mediante esami di laboratorio, sui suini selvatici uccisi con un'arma da fuoco o trovati morti. L'autorita' competente, quando la diagnosi di peste suina classica e' stata confermata, delimita la zona infetta e sottopone immediatamente a sorveglianza ufficiale le aziende in essa ubicate disponendo, in particolare, l'applicazione delle seguenti misure:

tolto: a) censimento ufficiale dei suini presenti nelle aziende e relative categorie aggiornato a cura del proprietario o dell'allevatore, i cui dati devono essere esibiti, su richiesta, in ogni ispezione; tuttavia per quanto riguarda gli allevamenti all'aperto il primo censimento puo' essere effettuato sulla base di una stima;

tolto: b) il mantenimento di tutti i suini presenti nelle aziende nei loro locali di stabulazione o in altri luoghi che ne permettano l'isolamento dai suini selvatici, i quali non debbono avere accesso ad alcun materiale che possa in seguito venire a contatto con i suini dell'azienda;

tolto: c) divieto di entrata e di uscita di suini dalle aziende, salvo autorizzazione dell'autorita' competente in relazione alla situazione epidemiologica;

tolto: d) utilizzazione, all'entrata e all'uscita dai locali di stabulazione e dai fabbricati dell'azienda, di appropriati metodi di disinfezione;

tolto: e) controllo di laboratorio sui suini ammalati o morti nell'azienda al fine di accertare la presenza della peste suina classica;

tolto: f) divieto di introduzione nell'azienda di qualsiasi parte di suino selvatico ucciso o trovato morto. Confermata la presenza della malattia, l'autorita' competente adotta immediatamente i necessari provvedimenti affinche' tutti i suini selvatici abbattuti con arma da fuoco o trovati morti nella zona infetta determinata siano sottoposti ad esame di laboratorio per peste suina classica; tutti gli animali riscontrati positivi sono trattati come materiale ad alto rischio ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508. Il Ministero della sanita', d'intesa con l'autorita' regionale, sentiti il laboratorio nazionale per le pesti suine e l'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, elabora un piano per eradicare la malattia dalla zona infetta di cui al comma 2, nonche' le misure applicate agli allevamenti ubicati nella stessa zona; il piano viene trasmesso per l'approvazione alla Commissione europea. Le misure contemplate dal piano approvato sostituiscono quelle indicate al comma 2 a decorrere dalla data fissata in sede comunitaria. Il piano di cui al comma 4 indica:

tolto: a) la zona infetta, determinata tenendo conto della diffusione geografica della malattia, della popolazione di suini selvatici nella zona e della presenza di rilevanti barriere naturali o convenzionali che ostacolano gli spostamenti dei suini selvatici;

Mostra gli altri 17 capoversi cambiati

tolto: b) il numero approssimativo dei gruppi di suini selvatici presenti nella zona e le relative categorie;

tolto: c) le specifiche iniziative tese a determinare il grado di propagazione della peste suina classica tra i suini selvatici, mediante l'esame degli animali uccisi dai cacciatori o trovati morti e mediante analisi di laboratorio;

tolto: d) l'organizzazione dei rapporti di collaborazione tra biologi, cacciatori, associazioni venatorie, eventuali istituti e associazioni di tutela della fauna selvatica ed i servizi veterinari;

tolto: e) la riduzione della popolazione dei suini selvatici a mezzo dell'attivita' venatoria, le norme che i cacciatori devono osservare per evitare la diffusione della malattia, il periodo stabilito per la riduzione della popolazione dei suini selvatici che deve prevedere una fase iniziale di eradicazione cui fara' seguito una fase di sorveglianza;

tolto: f) il metodo di eliminazione dei suini selvatici trovati morti o uccisi con arma da fuoco; che si basera':

tolto: 1) nella prima fase, periodo di eradicazione: a) sull'eliminazione mediante il trattamento stabilito per i materiali ad alto rischio; b) sull'ispezione da parte del veterinario ufficiale e sull'esame di laboratorio di cui all'allegato I. Qualora gli esami risultino negativi per la malattia, si applicano le misure previste dalle norme in materia di sanita' pubblica e sanita' animale concernenti l'abbattimento della selvaggina e l'immissione delle relative carni sul mercato e le parti non destinate al consumo sono distrutte sotto il controllo dell'autorita' competente;

tolto: 2) nella seconda fase, periodo di sorveglianza, l'eliminazione sara' stabilita dall'autorita' competente;

tolto: g) l'indagine epidemiologica eseguita su ciascun suino selvatico, ucciso o trovato morto, dalla quale deve risultare:

tolto: 1) la localita' in cui e' stato trovato;

tolto: 2) la data del ritrovamento;

tolto: 3) la persona che l'ha trovato o ucciso;

tolto: 4) l'eta' e il sesso dell'animale;

tolto: 5) i sintomi constatati prima dell'uccisione;

tolto: 6) lo stato della carcassa trovata;

tolto: 7) gli esiti degli esami di laboratorio;

tolto: h) le misure di profilassi applicabili alle aziende ubicate nella zona infetta, compresi il trasporto e la circolazione degli animali recettivi all'interno, all'entrata e all'uscita dalla stessa zona;

tolto: i) i criteri seguiti per revocare le misure adottate per l'eradicazione della malattia nella zona infetta e le misure applicate alle aziende della stessa zona.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 20 FEBBRAIO 2004, N. 55

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-05-17;363~art10 · fonte del testo