Art. 3 — Qualifiche
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 6 febbraio 2004, n. 76.
Abrogato dal 9 aprile 2004
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 6 febbraio 2004, n. 76.
Abrogato dal 9 aprile 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 7 dicembre 2000 al 9 aprile 2004. 102 parole tolte, 11 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Per il personale volontario iscritto nell'elenco A e' prevista la qualifica unica di vigile volontario. Per il personale volontario iscritto nell'elenco B sono previste le seguenti qualifiche:
tolto: a) funzionario tecnico antincendi volontario;
tolto: b) capo reparto volontario;
tolto: c) capo squadra volontario;
tolto: d) vigile volontario. Al personale volontario si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni in materia di doveri, compiti e responsabilita', previste per il personale permanente di pari qualifica, limitatamente alle attivita' inerenti al soccorso. I funzionari tecnici antincendi volontari sono equiparati, ai fini della determinazione di doveri, compiti e responsabilita', ai collaboratori tecnici antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 6 FEBBRAIO 2004, N. 76
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-02;362~art3 · fonte del testo
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