Art. 3 — Qualifiche
Le qualifiche del personale volontario sono le seguenti:
- a)funzionario tecnico antincendi volontario;
- b)capo reparto volontario;
- c)capo squadra volontario;
- d)vigile volontario. Al personale volontario si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni in materia di doveri, compiti e responsabilita', previste per il personale permanente di pari qualifica, limitatamente alle attivita' inerenti al soccorso. I funzionari tecnici antincendi volontari sono equiparati, ai fini della determinazione di doveri, compiti e responsabilita', ai collaboratori tecnici antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Testo vigente dal 25 marzo 2004
