Le qualifiche del personale volontario sono le seguenti:

  • a)funzionario tecnico antincendi volontario;
  • b)capo reparto volontario;
  • c)capo squadra volontario;
  • d)vigile volontario. Al personale volontario si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni in materia di doveri, compiti e responsabilita', previste per il personale permanente di pari qualifica, limitatamente alle attivita' inerenti al soccorso. I funzionari tecnici antincendi volontari sono equiparati, ai fini della determinazione di doveri, compiti e responsabilita', ai collaboratori tecnici antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Testo vigente dal 25 marzo 2004

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-02-06;76~art3 · fonte del testo