Art. 14
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1996 al 27 settembre 2022. 99 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le operazioni di pulizia, disinfezione e disinfestazione sono effettuate, utilizzando prodotti autorizzati anche con riguardo alle relative concentrazioni, sotto controllo ufficiale conformemente alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale e in modo da eliminare il rischio di propagazione o di sopravvivenza dell'agente patogeno. Terminate le operazioni di cui al comma 1 il veterinario ufficiale accerta che le misure siano state applicate correttamente e che sia trascorso un periodo di tempo appropriato in relazione alla malattia, e comunque non inferiore a ventuno giorni, a garanzia dell'eleminazione totale della malattia in questione prima della reintroduzione nell'azienda di animali appartenenti alle specie sensibili.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-05-17;362~art14 · fonte del testo
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