Il presidente e' eletto dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica ed e' scelto tra i consiglieri di nomina del Ministro della pubblica istruzione. Il presidente rimane in carica per la durata del consiglio direttivo ed e' rieleggibile per un altro quinquennio.
Testo vigente dal 2 settembre 1987
