Il consiglio direttivo e' composto da undici membri scelti e nominati ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974. I componenti del consiglio direttivo durano in carica cinque anni e possono farne parte nel quinquennio successivo. Alle sedute del consiglio direttivo partecipano, senza diritto di voto, il segretario del Centro e i revisori dei conti. In caso di cessazione per dimissioni o altra causa di uno o piu' membri il consiglio viene reintegrato con le stesse procedure di cui al primo comma.
Testo vigente dal 2 settembre 1987
