Il consiglio direttivo e' composto da undici membri scelti e nominati ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974. I componenti del consiglio direttivo durano in carica cinque anni e possono farne parte nel quinquennio successivo. Alle sedute del consiglio direttivo partecipano, senza diritto di voto, il segretario del Centro e i revisori dei conti. In caso di cessazione per dimissioni o altra causa di uno o piu' membri il consiglio viene reintegrato con le stesse procedure di cui al primo comma.

Testo vigente dal 2 settembre 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-03-16;362~art4 · fonte del testo