[1]Ogni altra norma e disposizione di carattere generale necessaria al buon funzionamento del Centro, all'organizzazione delle sue attivita', alle modalita' d'impiego del personale e all'utilizzazione delle prestazioni fornite da esperti ed enti esterni, e' stabilita con apposito ordinamento deliberato dal consiglio direttivo, ai sensi del quartultimo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419/1974. Tale ordinamento e' emanabile dallo stesso consiglio direttivo su proposta del presidente o di quattro membri non prima che siano trascorsi dodici mesi dalla approvazione o dall'ultima modifica.
[2]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
[3]Il Ministro della pubblica istruzione FALCUCCI
Testo vigente dal 2 settembre 1987
