Art. 4
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 27 ottobre 1997 al 9 ottobre 2010. 124 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'articolo 9 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, e' sostituito dal seguente: "Art. 9. - 1. Le medaglie al valore di marina e la medaglia d'oro al merito di marina sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa. 2. L'encomio al valore di marina e le medaglie d'argento e di bronzo al merito di marina sono concesse dal Ministro della difesa sentito, ai sensi dell'articolo 13, il parere del Consiglio superiore delle Forze armate, sezione Marina. 3. Quando sono destinate a premiare attivita' o azioni compiute da personale appartenente alla gente di mare, le medaglie al merito di marina sono concesse su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;361~art4 · fonte del testo
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