Art. 2
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 27 ottobre 1997 al 9 ottobre 2010. 113 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'articolo 7 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, e' sostituito dal seguente: "Art. 7. - 1. La medaglia al merito di marina e' destinata a ricompensare coloro che hanno svolto attivita' e studi finalizzati allo sviluppo ed al progresso della Marina militare italiana, ovvero coloro che hanno compiuto singole azioni, caratterizzate da notevole perizia, da cui sono derivati lustro e decoro alla marineria italiana. 2. Il grado della ricompensa e' commisurato all'importanza dei risultati conseguiti ed alle difficolta' superate nel corso dell'attivita' svolta. 3. La medaglia al merito di marina puo' essere conferita a cittadini italiani e stranieri. La ricompensa puo' anche essere conferita alla memoria con le modalita' indicate all'articolo 3.".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;361~art2 · fonte del testo
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