Art. 46 — Ufficiale rogante
Il direttore designa con proprio provvedimento il funzionario dell'Agenzia per lo svolgimento delle funzioni di Ufficiale rogante. L'Ufficiale rogante agisce nel rispetto delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili e verifica l'identita', la legittimazione dei contraenti e l'assolvimento degli oneri fiscali, nonche' tiene un registro/repertorio in ordine cronologico e rilascia copie autentiche degli atti ricevuti.
Testo vigente dal 21 aprile 2009
