Art. 34 — Anticipazioni di tesoreria
Il cassiere, su richiesta dell'Agenzia corredata della deliberazione del direttore, concede alla stessa anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'esercizio precedente. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dalla data di effettivo utilizzo delle stesse con le modalita' previste dalla convenzione di cui all'articolo 33.
Testo vigente dal 21 aprile 2009
