[1]Gli stipendi stabiliti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

[2]Livello V..................... L. 187.000

[3]Livello VI.................... L. 200.000

[4]Livello VI-bis................ L. 210.000

[5]Livello VII................... L. 220.000

[6]Livello VII-bis............... L. 229.500

[7]Livello VIII.................. L. 239.000

[8]Livello IX.................... L. 262.000 Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 luglio 1997. Dal 1 gennaio 1996 al 30 novembre 1996 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

[9]Livello V..................... L. 65.000

[10]Livello VI.................... L. 70.000

[11]Livello VI-bis................ L. 74.000

[12]Livello VII................... L. 78.000

[13]Livello VII-bis............... L. 80.500

[14]Livello VIII.................. L. 83.000

[15]Livello IX.................... L. 91.000 Dal 1 dicembre 1996 al 30 giugno 1997 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

[16]Livello V..................... L. 140.000

[17]Livello VI.................... L. 150.000

[18]Livello VI-bis................ L. 157.000

[19]Livello VII................... L. 165.000

[20]Livello VII-bis............... L. 172.000

[21]Livello VIII.................. L. 179.000

[22]Livello IX.................... L. 196.000 Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

[23]Livello V..................... L. 13.921.000

[24]Livello VI.................... L. 15.447.000

[25]Livello VI-bis................ L. 16.663.000

[26]Livello VII................... L. 17.879.000

[27]Livello VII-bis............... L. 19.225.000

[28]Livello VIII.................. L. 20.571.000

[29]Livello IX.................... L. 23.639.000 Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'art. 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254

1

Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha disposto (con l'art. 42) che " Gli stipendi stabiliti dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, sono incrementati, a regime delle seguenti misure mensili lorde: =================================================================== Livello V lire 71.000 Livello VI lire 77.000 Livello VI-bis lire 80.000 Livello VII lire 83.000 Livello VII-bis lire 86.500 Livello VIII lire 90.000 Livello IX lire 101.000 ------------------------------------------------------------------- 2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° agosto 1999. 3. Dal 1° ottobre 1998 al 31 luglio 1999 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi: =================================================================== Livello V lire 39.000 Livello VI lire 42.000 Livello VI-bis lire 43.500 Livello VII lire 45.000 Livello VII-bis lire 47.000 Livello VIII lire 49.000 Livello IX lire 55.000 ------------------------------------------------------------------- 4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo. 5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono: =================================================================== Livello V lire 14.773.000 Livello VI lire 16.371.000 Livello VI-bis lire 17.623.000 Livello VII lire 18.875.000 Livello VII-bis lire 20.263.000 Livello VIII lire 21.651.000 Livello IX lire 24.851.000 ------------------------------------------------------------------- 6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359 "

Testo vigente dal 18 agosto 1999

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 18 agosto 1999

Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1996 al 18 agosto 1999.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254

    Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha disposto (con l'art. 42) che " Gli stipendi stabiliti dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, sono incrementati, a regime delle seguenti misure mensili lorde: =================================================================== Livello V lire 71.000 Livello VI lire 77.000 Livello VI-bis lire 80.000 Livello VII lire 83.000 Livello VII-bis lire 86.500 Livello VIII lire 90.000 Livello IX lire 101.000 ------------------------------------------------------------------- 2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° agosto 1999. 3. Dal 1° ottobre 1998 al 31 luglio 1999 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi: =================================================================== Livello V lire 39.000 Livello VI lire 42.000 Livello VI-bis lire 43.500 Livello VII lire 45.000 Livello VII-bis lire 47.000 Livello VIII lire 49.000 Livello IX lire 55.000 ------------------------------------------------------------------- 4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo. 5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono: =================================================================== Livello V lire 14.773.000 Livello VI lire 16.371.000 Livello VI-bis lire 17.623.000 Livello VII lire 18.875.000 Livello VII-bis lire 20.263.000 Livello VIII lire 21.651.000 Livello IX lire 24.851.000 ------------------------------------------------------------------- 6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359 "

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-05-10;359~art11 · fonte del testo