Art. 3 — Sicurezza e funzionamento dello STA
Le imprese di consulenza automobilistica e le delegazioni dell'A.C.I. adottano ogni misura necessaria ad assicurare, con mezzi di sicurezza graduati in relazione alla quantita' di materiale da custodire per la gestione dello ((STA)), la conservazione e la custodia delle targhe, delle carte di circolazione ((...)) e di ogni altro materiale ad esse assegnato per la gestione dello ((STA)), la cui presa in carico ed il cui utilizzo sono annotati in appositi registri, secondo le modalita' indicate dal Ministero ((...)). (( Gli UMC accertano il corretto funzionamento degli STA e dell'osservanza delle modalita' indicate al comma 1. ))
Testo vigente dal 9 settembre 2022
