Art. 6 — Irregolare rilascio dei documenti

In caso di accertata irregolarita', ((l'UMC, anche su comunicazione dell'Ufficio PRA,)) cancella il documento irregolare dall'archivio elettronico e respinge la richiesta e la documentazione. Entro l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, il documento irregolare, unitamente alle targhe nel caso di immatricolazione o di reimmatricolazione, deve essere restituito ((all'UMC)), il quale provvede a distruggere il documento ((...)). (( In caso di accertata inidoneita' della documentazione prodotta ovvero del versamento delle imposte, delle tariffe e di ogni altro importo dovuto, l'Ufficio PRA sospende l'esito della procedura, opera i necessari interventi sulla banca dati PRA e assegna il termine di tre giorni lavorativi per le occorrenti integrazioni, dandone immediata comunicazione al CED e allo STA. Decorso inutilmente il termine di sospensione di cui al primo periodo, o in caso di incompletezza delle integrazioni prodotte entro il termine stesso, si applica quanto previsto dal comma 1-ter. Salva l'ipotesi di sospensione dell'esito della procedura prevista dal comma 1-bis, l'Ufficio PRA ricusa la domanda di iscrizione o di trascrizione entro tre giorni lavorativi dal rilascio della carta di circolazione, dandone immediata comunicazione allo STA e all'UMC competente al fine dell'adozione, da parte di quest'ultimo, dei provvedimenti di cui al comma 1. La domanda puo' essere nuovamente esaminata solo a seguito di successiva ripresentazione con contestuale integrazione della documentazione o delle tariffe, delle imposte e di ogni altro importo dovuto. )) ((L'UMC)), all'infruttuoso spirare del termine di cui al comma 1, sospende l'operativita' dello ((STA)) fino alla restituzione del documento irregolare e, se del caso, delle targhe, mentre, ove la restituzione non avvenga nei tre giorni lavorativi successivi all'accertata irregolarita' del documento, segnala l'accaduto alle competenti autorita' pubbliche per i conseguenti provvedimenti di competenza ed agli organi di polizia, per il ritiro dei documenti e, se del caso, delle targhe. Il collegamento telematico non puo' essere sospeso per la prima volta, per un periodo superiore al mese e, per la seconda volta, per un periodo superiore a tre mesi. Al verificarsi, per la terza volta in tre anni, delle condizioni di sospensione dell'operativita' dello ((STA)) di cui al comma 2, i provvedimenti adottati per consentire l'apertura dello ((STA)) decadono e lo ((STA)) cessa di essere operativo. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 17 GIUGNO 2022, N. 126)).

Testo vigente dal 9 settembre 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 6 dicembre 2000 al 9 settembre 2022. 65 parole tolte, 189 parole aggiunte.

In caso di accertata irregolarita', tolto: l'ufficio provinciale della motorizzazione aggiunto: l'UMC, anche su comunicazione dell'Ufficio PRA, cancella il documento irregolare dall'archivio elettronico e respinge la richiesta e la documentazione. … irregolare, unitamente alle targhe nel caso di immatricolazione o di reimmatricolazione, deve essere restituito tolto: all'ufficio provinciale della motorizzazione aggiunto: all'UMC, il quale provvede a distruggere il documento tolto: e, ricorrendone il caso, ad assegnare le targhe ad altro utente. L'ufficio provinciale della motorizzazioneaggiunto: .... In caso di accertata inidoneita' della documentazione prodotta ovvero del versamento delle imposte, delle tariffe e di ogni altro importo dovuto, l'Ufficio PRA sospende l'esito della procedura, opera i necessari interventi sulla banca dati PRA e assegna il termine di tre giorni lavorativi per le occorrenti integrazioni, dandone immediata comunicazione al CED e allo STA. Decorso inutilmente il termine di sospensione di cui al primo periodo, o in caso di incompletezza delle integrazioni prodotte entro il termine stesso, si applica quanto previsto dal comma 1-ter. Salva l'ipotesi di sospensione dell'esito della procedura prevista dal comma 1-bis, l'Ufficio PRA ricusa la domanda di iscrizione o di trascrizione entro tre giorni lavorativi dal rilascio della carta di circolazione, dandone immediata comunicazione allo STA e all'UMC competente al fine dell'adozione, da parte di quest'ultimo, dei provvedimenti di cui al comma 1. La domanda puo' essere nuovamente esaminata solo a seguito di successiva ripresentazione con contestuale integrazione della documentazione o delle tariffe, delle imposte e di ogni altro importo dovuto. L'UMC, all'infruttuoso spirare del termine di cui al comma 1, sospende l'operativita' dello tolto: sportello aggiunto: STA fino alla restituzione del documento irregolare e, se del caso, delle targhe, mentre, … verificarsi, per la terza volta in tre anni, delle condizioni di sospensione dell'operativita' dello tolto: sportello aggiunto: STA di cui al comma 2, i provvedimenti adottati per consentire l'apertura dello tolto: sportello aggiunto: STA decadono e lo tolto: sportello aggiunto: STA cessa di essere operativo. tolto: Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano anche agli sportelli telematici istituiti presso gli uffici provinciali dell'A.C.I., che gestiscono il aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.P.R.tolto: A. nonche' agli sportelli istituiti presso le delegazioni dell'A.C.I aggiunto: 17 GIUGNO 2022, N. 126.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-09-19;358~art6 · fonte del testo