1.- Tenuto conto delle particolari caratteristiche di resa dei servizi all'utenza, connesse anche ad esigenze di sicurezza dell'esercizio e per meglio sopperire ad assenze impreviste e/o ad eventuali situazioni di emergenza, a partire dall'1.1.1992 una quota dell'orario annuo di lavoro del personale turnista pari a 96 ore individuali e' svolta in posizione di reperibilita'. Tale montante di 96 ore e' distribuito in coincidenza ed in sovrapposizione dell'orario di cambio turno in ragione di tre ore prima ed un'ora dopo l'inizio del turno per il quale la reperibilita' e' assicurata per periodi di 4 o di 8 ore per fase giornaliera di reperibilita'. 2.- La regolamentazione pratica del turno di reperibilita' e' effettuata dall'Azienda con criteri che consentano un avvicendamento tra il personale turnista, tenuto conto della struttura dell'Ente di servizio, del grado di accentramento delle attivita', delle caratteristiche dei turni e delle concentrazioni del traffico per periodi o fasce di orario e la relativa articolazione concordata tra le Direzioni e le locali RR.SS.AA.. I turni di reperibilita' debbono essere regolarmente schedulati e le relative prestazioni su chiamata utilizzate esclusivamente per le ragioni di cui al precedente punto 1 e non quale strumento di normale programmazione dell'operativo. Saranno previsti per ciascun lavoratore non piu' di n. 3 spezzoni o fasi di reperibilita' mensili o per ciclo di turno di 30 gg. o proporzionale per il periodo novembre/aprile: non sara' utilizzata reperibilita' nel periodo maggio/ottobre. 3.- Per ciascun spezzone o fase di turno di reperibilita' sara' corrisposta unicamente la indennita' oraria di turno prevista nella misura spettante. L'eventuale prestazione resa su chiamata sara' retribuita con il previsto compenso per lavoro straordinario feriale non lavorativo (+45%) per le ore effettivamente prestate, maggiorate di una ulteriore ora prima e dopo a copertura dei tempi di andata/ritorno per/da la sede di servizio; per le ore prestate nei giorni festivi previsti come tali dall'art. 15 il compenso e' pari al lavoro straordinario festivo; in caso di assenza alla chiamata, la indennita' di turno prevista in posizione di reperibilita' non sara' erogata, restando impregiudicato ogni altro profilo anche disciplinare.
Testo vigente dal 8 agosto 1992
