Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)nell'intestazione della tabella III 3/a - articolo 257 le parole: "targhe anteriori per autoveicoli e loro rimorchi" sono sostituite dalle seguenti: "targhe per rimorchi trainati da autoveicoli";
  • b)nell'intestazione della tabella III 3/b - articolo 257 sono soppresse le parole: "posteriori autoveicoli,";
  • c)nell'intestazione della tabella III 3/c - articolo 257 sono soppresse le parole: "motoveicoli,";
  • d)sono aggiunte la tabella III 3/e - articolo 257 - caratteri per targhe posteriori per autoveicoli e la tabella III 3/f, articolo 257, caratteri per targhe per motoveicoli ed anteriori per autoveicoli, allegate al presente regolamento;
  • e)le figure III 4/a, III 4/b, III 4/c e III 4/e sono sostituite, rispettivamente, dalle corrispondenti figure allegate al presente regolamento.

Testo vigente dal 14 ottobre 1998

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-09-04;355~art8 · fonte del testo