Provvedimento abrogato dal d.p.r. 20 agosto 2001, n. 384.
Abrogato dal 8 novembre 2001
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 20 agosto 2001, n. 384.
Abrogato dal 8 novembre 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1991
Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 1991 al 8 novembre 2001. 82 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Le fatture e le note dei lavori, delle provviste e dei servizi non sono pagate se non siano munite del visto di liquidazione da parte dell'organo competente. I documenti di cui al comma 1, in originale vanno allegati al titolo di spesa mentre quelli in copia autentica sono conservati agli atti. Essi vanno altresi' corredati, qualora trattasi di acquisti, della presa in carico o della bolletta di inventario, ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti non inventariati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 20 AGOSTO 2001, N. 384
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-12;354~art10 · fonte del testo
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