Provvedimento abrogato dal d.p.r. 20 agosto 2001, n. 384.
Abrogato dal 8 novembre 2001
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 20 agosto 2001, n. 384.
Abrogato dal 8 novembre 2001
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2 versioni dal 1991
Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 1991 al 8 novembre 2001. 537 parole tolte, 11 parole aggiunte in 18 capoversi.
tolto: I lavori, le provviste ed i servizi che, ai sensi dell'art. 8, comma primo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, debbono farsi in economia, sempre che essi non siano attribuiti per legge al Provveditorato generale dello Stato o all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sono i seguenti:
tolto: a) lavori di riparazione, adattamento e manutenzione dei locali con i relativi impianti, infissi e manufatti;
tolto: b) locazione a breve termine di locali, qualora non ve ne siano disponibili altri con carattere demaniale e che siano sufficienti ed idonei, e di attrezzature di funzionamento per l'espletamento di corsi o concorsi e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre, manifestazioni culturali e scientifiche, nonche' per altre esigenze connesse all'attivita' dell'amministrazione;
tolto: c) lavori, provviste e servizi inerenti l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni didattiche, culturali e scientifiche a livello locale, nazionale ed internazionale;
tolto: d) divulgazione dei bandi di concorso a mezzo stampa ed altri mezzi di informazione;
tolto: e) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a quotidiani e periodici e ad agenzie di informazioni;
tolto: f) lavori di stenografia, traduzione, interpretazione, registrazione e copia, da liquidarsi a seguito di presentazione di fatture, qualora l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale;
tolto: g) riparazione, manutenzione, noleggio di automezzi, acquisto materiale di ricambio ed accessori, spese per le autofficine e le autorimesse, provviste di carburanti, lubrificanti ed altro materiale di consumo;
tolto: h) lavori di stampa, tipografia e litografia, qualora ragioni di urgenza lo richiedano;
tolto: i) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio, trasporti e facchinaggio;
tolto: l) acquisto di generi di cancelleria, di materiale da disegno e di valori bollati;
tolto: m) spese postali, telefoniche e telegrafiche;
tolto: n) acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi o riconoscimenti di benemerenze;
tolto: o) spese di rappresentanza con l'osservanza dell'art. 141 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 537;
tolto: p) lavori e provviste inerenti la pulizia, l'illuminazione, il riscaldamento, la forza motrice e l'acqua dei locali adibiti a sede degli uffici;
tolto: q) acquisto, manutenzione e riparazioni di mobili, utensili, strumenti e materiali scientifici e di laboratorio, materiale didattico, mezzi audiovisivi, attrezzi ginnastici, macchine ed attrezzature d'ufficio;
tolto: r) funzionamento di comitati, commissioni e consigli, con esclusione delle spese relative ai gettoni di presenza;
tolto: s) i lavori, le provviste ed i servizi non previsti dalle lettere precedenti sino all'importo di L. 5.000.000. Per le spese di cui alle lettere a), b), c), d), g), i), p) e q) il ricorso alla gestione in economia e' ammesso nei casi in cui il relativo importo non sia superiore a L. 200.000.000; per le ipotesi di cui alle lettere e), f), h), l), m), n), o) e r) la medesima possibilita' e' consentita se il relativo importo non sia superiore a L. 100.000.000. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 20 AGOSTO 2001, N. 384
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-12;354~art1 · fonte del testo
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