Art. 9 — Tutela assicurativa
A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalita' di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, le somme indicate nel medesimo articolo sono incrementate dalle seguenti risorse economiche annue:
- a)Arma dei carabinieri: Euro 640.000,00;
- b)Corpo della guardia di finanza: Euro 400.000,00.
Testo vigente dal 24 dicembre 2003
