Art. 5 — Servizi
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 11 agosto 2003, n. 319.
Abrogato dal 5 dicembre 2003
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 11 agosto 2003, n. 319.
Abrogato dal 5 dicembre 2003
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2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 27 novembre 2000 al 5 dicembre 2003. 561 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: I servizi sono uffici di livello dirigenziale generale non equiparati ad uffici dirigenziali dipartimentali, per l'esercizio di funzioni strumentali di interesse comune ai dipartimenti e agli uffici scolastici regionali. Essi si articolano in uffici di livello dirigenziale non generale. I servizi forniscono il supporto necessario nei tempi utili per l'efficace esercizio dell'azione amministrativa, secondo le direttive generali del Ministro e quelle dei Capi dei Dipartimenti. Il servizio per gli affari economico-finanziari svolge attivita' di consulenza ed assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti, predispone le relazioni tecniche sui provvedimenti normativi; avvalendosi dei dati forniti dai Dipartimenti, dagli altri servizi e dagli uffici scolastici regionali, rileva il fabbisogno finanziario del Ministero della pubblica istruzione. Sulla base delle direttive del Ministro, cura la redazione del bilancio, le operazioni di variazione ed assestamento, la redazione delle proposte per la legge finanziaria, l'attivita' di rendicontazione al Parlamento ed agli organi di controllo; predispone i programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rinvenienti da leggi, fondi e provvedimenti che le destinano ad obiettivi comuni dei Dipartimenti, dei servizi e degli uffici; predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilita' ed ai centri di costo; attende ai servizi generali dell'amministrazione centrale; coordina i programmi di acquisizione delle risorse finanziarie, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; monitora e analizza i flussi finanziari; cura la gestione amministrativa e contabile delle attivita' strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale e comune agli uffici dell'amministrazione centrale; da' consulenza legale all'amministrazione periferica in materia contrattuale, previa intesa con i competenti uffici e fatte salve le competenze in materia spettanti al servizio di cui al comma 3; fornisce le indicazioni necessarie per la gestione amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche. Il servizio per l'automazione informatica e l'innovazione tecnologica cura i rapporti con gli aggiudicatari delle gare per la fornitura dei servizi concernenti il sistema informativo vigilando sull'applicazione dei contratti; cura i rapporti con i dipartimenti, gli altri servizi e gli uffici scolastici regionali per l'utilizzazione del sistema informativo e lo sviluppo di nuove procedure; pianifica le attivita' del sistema informativo con riferimento alle applicazioni e agli sviluppi del sistema stesso; fornisce le necessarie elaborazioni statistiche; formula piani per le politiche di innovazione tecnologica; provvede alla definizione di standard tecnologici e alla consulenza alla scuole in materia di strutture tecnologiche; conduce studi e sperimentazioni di nuove soluzioni tecnologiche; provvede alla creazione di infrastrutture di supporto ai servizi in rete, anche in collaborazione con enti e soggetti esterni. Presso il servizio e' allocato l'ufficio di statistica istituito presso il Ministero a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; tale ufficio, avvalendosi anche degli apporti del sistema informativo, costituisce una struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative del Ministero. Il servizio per la comunicazione coordina la comunicazione istituzionale anche con riguardo agli strumenti multimediali e alla rete Intranet; coordina il sito Web dell'amministrazione; promuove attivita' e convenzioni editoriali, pubblicitarie e campagne di comunicazione; analizza le domande di servizi e prestazioni attinenti l'informazione e la sua divulgazione; promuove monitoraggi e indagini demoscopiche; e' responsabile dell'ufficio relazioni col pubblico a livello centrale e coordina e indirizza l'attivita' degli uffici relazioni col pubblico a livello periferico; cura i rapporti con il Dipartimento informazione ed editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 11 AGOSTO 2003, N. 319
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-06;347~art5 · fonte del testo
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