Art. 4 — Dipartimento per i servizi nel territorio
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 11 agosto 2003, n. 319.
Abrogato dal 5 dicembre 2003
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 11 agosto 2003, n. 319.
Abrogato dal 5 dicembre 2003
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2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 27 novembre 2000 al 5 dicembre 2003. 566 parole tolte, 11 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Il Dipartimento per i servizi nel territorio comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
tolto: a) Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio;
tolto: b) Direzione generale per l'istruzione post-secondaria e degli adulti e per i percorsi integrati;
tolto: c) Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione;
tolto: d) Direzione generale per lo status dello studente, per le politiche giovanili e per le attivita' motorie. La Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio svolge, in particolare, i compiti relativi: alla definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel territorio e per la valutazione della loro efficienza, al fine di garantire il coordinamento dell'organizzazione e l'uniformita' dei relativi livelli in tutto il territorio nazionale; ai servizi per l'integrazione degli studenti in situazione di handicap e per l'accoglienza e integrazione degli studenti immigrati; agli indirizzi in materia di vigilanza sulle scuole e corsi di istruzione non statale e sulle scuole straniere in Italia; alla vigilanza sull'Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e sulla Fondazione museo nazionale della scienza e della tecnologia "Leonardo da Vinci" di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, alla vigilanza o sorveglianza di cui all'articolo 605, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nei confronti degli altri enti ivi previsti; ai problemi generali del territorio, nel rispetto delle competenze delle regioni, segnatamente quelli relativi al diritto allo studio, al dimensionamento delle istituzioni scolastiche, alla distribuzione territoriale delle scuole e degli indirizzi di studio, all'edilizia scolastica. La Direzione generale per l'istruzione post-secondaria e degli adulti e per i percorsi integrati, fatte comunque salve le competenze delle regioni, svolge le funzioni dell'amministrazione della pubblica istruzione in materia di percorsi integrati di istruzione e formazione; educazione ed istruzione permanente degli adulti; istruzione superiore non universitaria, ivi compresa l'istruzione e formazione tecnica superiore. La Direzione generale per lo status dello studente, per le politiche giovanili e per le attivita' motorie svolge, in particolare, i compiti relativi: alla materia dello status dello studente; agli indirizzi e alle strategie nazionali in materia di rapporti della scuola con lo sport; alle strategie sulle attivita' e sull'associazionismo degli studenti e sulle politiche sociali in favore dei giovani; al supporto dell'attivita' della conferenza nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti; ai rapporti con le associazioni dei genitori e al supporto della loro attivita'. La Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione svolge, in particolare, i compiti relativi: alla definizione degli indirizzi generali e alla disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro e di nuovi modelli di prestazione del servizio del personale scolastico e, d'intesa con il Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione, alla relativa contrattazione; all'attuazione delle direttive del Ministro in materia di politiche del personale amministrativo e tecnico del Ministero, nonche' al reclutamento, alla formazione generale, alle relazioni sindacali, alla contrattazione e alla mobilita'. Il Dipartimento, per la parte afferente ai rapporti internazionali, nelle matene di propria competenza collabora con il Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione. Al Dipartimento e' affidata l'organizzazione del servizio del contenzioso, per l'assolvimento delle funzioni strumentali comuni ai dipartimenti e ai servizi dell'amministrazione centrale e per la formulazione degli indirizzi in materia all'amministrazione periferica. Il Dipartimento fornisce le linee di indirizzo generale, nelle materie di propria competenza, agli uffici regionali scolastici e ne verifica la coerenza di attuazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 11 AGOSTO 2003, N. 319
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-06;347~art4 · fonte del testo
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