Art. 4 — Disciplina del procedimento di autorizzazione alla compensazione territoriale

Le aziende private che svolgono attivita' in piu' di una provincia, presentano motivata e documentata richiesta al Ministero per assumere, nella provincia o nelle province indicate nella richiesta stessa, un numero di mutilati e invalidi e degli altri aventi diritto superiore a quello prescritto, portando la eccedenza a compenso del minor numero di appartenenti alle corrispondenti categorie protette assunti nelle altre. Il Ministero, valutata in ogni singola provincia l'entita' numerica dei mutilati e invalidi ed altri aventi diritto al collocamento obbligatorio, puo' autorizzare la compensazione territoriale. (( Il Ministero emana il provvedimento di compensazione territoriale nel termine di 180 giorni che puo' essere modificato con le modalita' previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo' delegare agli uffici periferici l'emanazione dei provvedimenti di compensazione territoriale, da adottare secondo i criteri determinati nella delega. La compensazione territoriale ha luogo di diritto per il personale dipendente da amministrazioni, enti ed aziende pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482. ))

Testo vigente dal 2 gennaio 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 gennaio 1997

Confronto con la versione in vigore dal 8 giugno 1994 al 2 gennaio 1997. 37 parole tolte, 86 parole aggiunte.

… invalidi ed altri aventi diritto al collocamento obbligatorio, puo' autorizzare la compensazione territoriale. Il tolto: procedimento si conclude, con provvedimento espresso debitamente motivato, entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda. Qualora la compensazione territoriale sia circoscritta all'ambito regionale, le funzioni di cui ai commi precedenti sono esercitate dall'ufficio periferico competente del Ministero aggiunto: Ministero emana il provvedimento di compensazione territoriale nel termine di 180 giorni che puo' essere modificato con le modalita' previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo' delegare agli uffici periferici l'emanazione dei provvedimenti di compensazione territoriale, da adottare secondo i criteri determinati nella delega. La compensazione territoriale ha luogo di diritto per il personale dipendente da amministrazioni, enti ed aziende pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;345~art4 · fonte del testo