Art. 2 — Compensazioni territoriali
I commi 3 e 4 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, sono sostituiti dai seguenti: " 3. Il Ministero emana il provvedimento di compensazione territoriale nel termine di 180 giorni che puo' essere modificato con le modalita' previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo' delegare agli uffici periferici l'emanazione dei provvedimenti di compensazione territoriale, da adottare secondo i criteri determinati nella delega.". All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. La compensazione territoriale ha luogo di diritto per il personale dipendente da amministrazioni, enti ed aziende pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482.".
Testo vigente dal 18 dicembre 1996
