Art. 4 — Proroga e rinnovo
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 8 gennaio 2001, n. 37.
Abrogato dal 22 marzo 2001
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 8 gennaio 2001, n. 37.
Abrogato dal 22 marzo 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 8 giugno 1994 al 22 marzo 2001. 100 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: La commissione dura in carica tre anni. La commissione non rinnovata entro il termine di scadenza puo' essere prorogata per non piu' di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Se la commissione non e' rinnovata entro il periodo di proroga, la relativa competenza e' trasferita all'amministrazione da cui dipende l'ufficio stesso che nomina la commissione entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di scadenza. I Ministri competenti hanno la facolta' di fissare, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, termini procedimentali inferiori rispetto a quelli massimi fissati dal presente regolamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GENNAIO 2001, N. 37
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;344~art4 · fonte del testo
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