Art. 4 — Proroga e rinnovo delle Commissioni
La Commissione dura in carica tre anni. La Commissione non rinnovata entro il termine di scadenza puo' essere prorogata per non piu' di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Se la Commissione non e' rinnovata entro il periodo di proroga, la relativa competenza e' trasferita, entro il termine di novanta giorni dalla data di scadenza, all'amministrazione da cui dipende l'ufficio che nomina la Commissione. I Ministri competenti hanno la facolta' di fissare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, termini procedimentali inferiori rispetto a quelli massimi fissati dal presente regolamento.
Testo vigente dal 7 marzo 2001
