Art. 4 — Presidente

Il presidente del CLL e' scelto dal Ministro per i beni e le attivita' culturali tra personalita' in possesso di comprovati requisiti di capacita' ed esperienza in relazione ai compiti istituzionali del CLL. Il presidente ha la rappresentanza del CLL nella cura dei rapporti nazionali ed internazionali; convoca e presiede il consiglio di amministrazione stabilendone l'ordine del giorno. Nell'esercizio delle proprie funzioni, si avvale dell'attivita' di studio e ricerca dell'osservatorio del libro e della lettura di cui all'articolo 7. Il Presidente dura in carica tre anni e puo' essere confermato una sola volta.

Testo vigente dal 10 marzo 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-01-25;34~art4 · fonte del testo