Art. 7 — Termini previsti dal presente regolamento
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facolta' di fissare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, termini procedimentali inferiori rispetto a quelli previsti dal presente regolamento.
Testo vigente dal 8 giugno 1994
