Art. 4 — Rilascio dei visti d'ingresso

All'articolo 5 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La tipologia dei visti corrispondente ai diversi motivi di ingresso, nonche' i requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascun tipo di visto sono disciplinati da apposite istruzioni del Ministero degli affari esteri, adottate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, della salute, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, delle attivita' produttive e per gli affari regionali e sono periodicamente aggiornate anche in esecuzione degli obblighi internazionali assunti dall'Italia.».
  • b)il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, nella domanda per il rilascio del visto, lo straniero deve indicare le proprie generalita' complete e quelle degli eventuali familiari al seguito, gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, il luogo dove e' diretto, il motivo e la durata del soggiorno.»;
  • c)al comma 6, la lettera c) e' sostituita dalle seguenti: «c) la disponibilita' dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno, osservate le direttive di cui all'articolo 4, comma 3, del testo unico;
  • c-bis)il nullaosta di approvazione del progetto da parte del Comitato per i minori stranieri, rilasciato previa acquisizione di quello della questura per i componenti del nucleo familiare che ospita il minore, con allegata la lista dei minori e degli accompagnatori, per il rilascio del visto per il soggiorno di cui all'articolo 10, comma 3-bis;»;
  • d)il comma 7 e' soppresso;
  • e)al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto diversamente previsto dal testo unico e dal presente regolamento.»;
  • f)dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8-bis. Contestualmente al rilascio del visto d'ingresso, la rappresentanza diplomatica o consolare consegna al titolare del visto una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, ove sia impossibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate dall'interessato, che illustri i diritti e doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia, di cui all'articolo 2 del testo unico, nonche' l'obbligo di presentarsi nei tempi stabiliti dalla legge alle competenti autorita' dopo il suo ingresso in Italia.».

Testo vigente dal 10 febbraio 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-10-18;334~art4 · fonte del testo