Provvedimento abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35.

Abrogato dal 6 giugno 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Che cosa è cambiato dal 6 giugno 2012

Confronto con la versione in vigore dal 19 novembre 1990 al 6 giugno 2012. 70 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza, non puo' superare, anche nelle strutture complesse e organizzate per turni, la durata di una intera giornata di lavoro. Ciascuno di quello successivo al primo per la stessa vertenza non potra' superare le due giornate di lavoro. Nel caso di scioperi della durata inferiore alla giornata, lo sciopero si svolge in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno di lavoro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-03;333~codice-di-autoregolamentazione-del-diritto-di-sciopero-art7 · fonte del testo