Provvedimento abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35.

Abrogato dal 6 giugno 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Che cosa è cambiato dal 6 giugno 2012

Confronto con la versione in vigore dal 19 novembre 1990 al 6 giugno 2012. 90 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Sono escluse manifestazioni di sciopero nei periodi seguenti: cinque giorni prima e cinque giorni dopo la data di effettuazione delle consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali; dal 23 dicembre al 7 gennaio; cinque giorni prima delle festivita' pasquali e tre giorni dopo; dal 10 al 20 agosto; tre giorni prima e tre giorni dopo la commemorazione dei defunti; il giorno di pagamento degli stipendi. Scioperi proclamati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali o di calamita' naturali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-03;333~codice-di-autoregolamentazione-del-diritto-di-sciopero-art5 · fonte del testo