Provvedimento abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35.
Abrogato dal 6 giugno 2012
Provvedimento abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35.
Abrogato dal 6 giugno 2012
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2 versioni dal 1990
Confronto con la versione in vigore dal 19 novembre 1990 al 6 giugno 2012. 371 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: L'indennita' di cui all'art. 34, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, e' incrementata di lire 500.000 annue a decorrere dal 1 ottobre 1990 e compete al personale di tutti gli enti del comparto. La predetta indennita' e' corrisposta, con le modalita' di cui al citato art. 34, in via alternativa per la direzione di struttura o al personale laureato professionale in posizione di staff. Al personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, inquadrato nella quinta qualifica funzionale compete, a decorrere dal 1 ottobre 1990, un'integrazione tabellare pari a lire 900.000 annue lorde. Al personale educativo degli asili nido compete un'indennita' aggiuntiva di lire 850.000 annue lorde a decorrere dal 1 ottobre 1990. Al personale insegnante delle scuole materne ed elementari, agli assistenti di cattedra (insegnanti tecnico-pratici) ed ai docenti delle scuole secondarie degli enti di cui all'articolo 1 compete una indennita' aggiuntiva di lire 850.000 annue lorde a decorrere dal 1 ottobre 1990. Al personale docente dei centri di formazione professionale degli enti di cui all'art. 1, che svolga attivita' di insegnamento, in aula o in laboratorio, per un numero di ore non inferiore ad 800 per anno formativo, ai sensi del comma 5 dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, compete una indennita' di lire 850.000 lorde annue a decorrere dal 1 ottobre 1990. Al personale insegnante delle scuole materne compete, altresi', una indennita' di tempo potenziato, non utile ai fini previdenziali e pensionistici, collegata al maggior orario di attivita' didattica prestata rispetto al corrispondente personale statale, nella misura di lire 200.000 lorde mensili e per dieci mesi di anno scolastico, a decorrere dal 1 ottobre 1990. Le indennita' di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 competono al personale che svolge esclusivamente e permanentemente attivita' educativa e di insegnamento. Per tutto il personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, le indennita' di cui all'art. 34, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, sono incrementate di lire 400.000 annue lorde ripartite per 12 mesi a decorrere dal 1 ottobre 1990.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-03;333~art45 · fonte del testo
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