Provvedimento abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35.
Abrogato dal 6 giugno 2012
Provvedimento abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35.
Abrogato dal 6 giugno 2012
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2 versioni dal 1990
Confronto con la versione in vigore dal 19 novembre 1990 al 6 giugno 2012. 233 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: E' istituito un livello economico differenziato di professionalita' per le figure professionali appartenenti alle qualifiche comprese fra la prima e la settima. Il numero dei dipendenti da comprendere in tali livelli economici differenziati non puo' superare, in nessun caso, le percentuali massime complessive, non cumulabili annualmente, indicate per ciascuna qualifica funzionale nel comma 4. Per le qualifiche funzionali dalla prima alla sesta, il livello economico di cui al comma 1 e' determinato maggiorando il trattamento economico tabellare iniziale di ogni qualifica di un importo annuo lordo pari al 40% della differenza con il trattamento tabellare iniziale della qualifica superiore. Per la settima qualifica funzionale l'incremento di cui al comma 2 e' diL. 1.900.000 annue lorde. Il livello economico differenziato e' attribuito al personale appartenente alle qualifiche indicate nel comma 1, con le procedure indicate nell'art. 36, nelle seguenti percentuali, arrotondate all'unita' superiore, dei dipendenti della medesima qualifica funzionale in servizio di ruolo al 31 dicembre dell'anno precedente: 1a qualifica funzionale: 25%; 2a qualifica funzionale: 25%; 3a qualifica funzionale: 45%; 4a qualifica funzionale: 60%; 5a qualifica funzionale: 30%; 6a qualifica funzionale: 60%; 7a qualifica funzionale: 20%. Il livello economico differenziato previsto dal comma 1 non puo' essere attribuito al personale di cui all'art. 45, commi 2, 3 e 4, nonche' al personale di cui all'art. 34, comma 1. Tale personale non concorre a determinare la percentuale di cui al comma 4.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-03;333~art35 · fonte del testo
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